STATUTO
DELLA LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Approvato nel corso del Congresso Federale Ordinario
del 1 – 2 – 3 marzo 2002
Art.
1 - Finalità
Il
Movimento politico denominato “Lega Nord per l’Indipendenza della
Padania” (in seguito indicato come Movimento oppure Lega Nord o Lega
Nord - Padania), costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il
conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi
democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica
Federale indipendente e sovrana.
Art.
2 - Composizione del Movimento
Il
Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni Nazionali:
1.
Alto Adige - Südtirol;
2.
Emilia;
3.
Friuli – Venezia Giulia;
4.
Liguria;
5.
Lombardia;
6.
Marche;
7.
Piemonte;
8.
Romagna;
9.
Toscana;
10.
Trentino;
11.
Umbria;
12.
Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
13.
Veneto.
Le
Sezioni Nazionali si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali,
Circoscrizioni e Sezioni Comunali.
Il
Consiglio Federale, con apposita delibera, può decretare la
fusione per incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti politici
che intendano trasformarsi in sue Sezioni Nazionali, là dove queste
ultime non esistono e, sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, che
si accorpino a quelle già esistenti, e che sostituiscono il loro Statuto
con il presente, al momento del loro ingresso. Al Consiglio Federale
spetterà il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di
rappresentanza.
Con
delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad
organismi internazionali che hanno quale scopo il raggiungimento
dell’indipendenza dei popoli.
Art.
3 - Simbolo
Il
simbolo della LEGA NORD – PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA è
costituito da un cerchio con all’interno il Sole delle Alpi,
rappresentato da sei petali disposti all’interno di un secondo cerchio
e la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato nel
monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del leone alato
con spada e libro chiuso, nella parte inferiore è la parola Padania; il
tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta Lega Nord. Tale
simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed
europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale
può inserire, alternativamente, in basso o sul lato sinistro del
guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva Sezione Nazionale.
Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al
simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto
riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà
deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione
“Lega Nord”, sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso
confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o
modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.
Art.
4 - Denominazioni
Le
denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun
Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega
Emiliano - Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i
movimenti di pari denominazione sono confluiti.
Art.
5 - Sedi Nazionali e Nazioni
Ciascuna
Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale
storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col
termine “Nazione” si intendono le comunità etnico - geografiche
identificate nell’Art. 2.
Con
apposita delibera del Consiglio Federale, per richiesta delle parti
interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali
del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini
della Padania, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col
Movimento saranno regolamentati dal Consiglio Federale.
Il
Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita di
altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i
relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con
potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.
La
definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.
Art.
6 - Padri Fondatori della Padania.
Coloro
che, il 15 settembre 1996 dal palco di Venezia, hanno proclamato
l’indipendenza della Padania dando lettura della dichiarazione
d’indipendenza e sovranità, della Costituzione transitoria e della
Carta dei diritti dei cittadini padani, nonché i Soci Fondatori della
Lega Nord intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989 assumono la qualifica di
Padri Fondatori della Padania.
I
Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso
Federale e, in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione
consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.
Fatti
salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal
Movimento che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al
presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei
Padri Fondatori sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale.
Art.
7 - Scioglimento
Lo
scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso,
ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli
aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Federazione, si
procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni
Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nelle
elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla
deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di dette
sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà
richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati
rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti,
aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord
avrà ottenuto il maggior numero assoluto di voti.
In
caso di scioglimento dell’ente, per qualunque causa, vi è obbligo di
devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
ORGANI
della FEDERAZIONE
Art.
8 - Organi Federali del Movimento
Sono
organi Federali del Movimento:
il
Segretario Federale, il Congresso Federale, il Consiglio Federale, il
Comitato Amministrativo Federale, il Collegio Federale dei Revisori dei
Conti ed il Collegio Federale dei Probiviri.
Art.
9 - Il Congresso Federale
Il
Congresso Federale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati
delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto. Esso
stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le
attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso
Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i
delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Sezioni
Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale ogni
cinque anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano
richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale o il
Segretario Federale. In prima convocazione, tutte le delibere sono
assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a
maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo
Statuto.
Qualsiasi
documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere
presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal
regolamento del Congresso.
Art.
10 - Elezioni
Il
Congresso Federale elegge il Segretario Federale, tra coloro che hanno
maturato 5 (cinque) anni di anzianità di militanza.
Tale
carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale.
Elegge
inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di
cui al successivo Art.13, quarto comma.
Art.
11 - Delegati
Il
numero dei delegati è così determinato, su base Nazionale:
1
(uno) ogni trecentomila abitanti o frazione con un minimo di 3 (tre)
basati sull’ultimo censimento ufficiale;
2
(due) delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime
elezioni (europee, politiche o regionali) che abbiano coinvolto la
Nazione; per le Nazioni con popolazione inferiore al milione di abitanti,
il numero dei delegati sarà pari ai punti percentuali o frazioni riferiti
alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) con un massimo di 25
(venticinque);
a
questi si aggiungono, in qualità di delegati: il Segretario e il
Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, Padri Fondatori, i
Presidenti Nazionali, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i
Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i sindaci dei Comuni
capoluogo di Provincia, anche ed eventualmente ad assemblee sciolte, purché
in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.
Il
Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l’uso
delle deleghe.
I
Soci Fondatori sono equiparati, per le norme non specificatamente inerenti
alla loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.
Art.
12 - Il Consiglio Federale
Il
Consiglio Federale determina l’azione generale del Movimento,
specificamente sotto il profilo organizzativo, in esplicazione del
programma elaborato dal Congresso Federale.
Dura
in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più
della metà dei suoi membri.
Il
Consiglio Federale è composto da:
il
Segretario Federale;
il
Presidente Federale;
il
Segretario Amministrativo Federale;
il
Coordinatore delle Segreterie Nazionali;
i
Segretari di ciascuna Sezione Nazionale.
Da
altri membri eletti dal Congresso Federale, nelle seguenti quote:
4
(quattro) per la Lombardia, 2 (due) per il Veneto, 2 (due) per il
Piemonte, 1 (uno) per ogni altra Sezione Nazionale il cui territorio
comprende più di un milione di abitanti e abbia conseguito una
percentuale almeno del 2,5% alle ultime consultazioni politiche, europee o
regionali, uno per le Sezioni Nazionali che non raggiungono il milione di
abitanti ma abbiano superato la percentuale del 10%, nelle ultime
consultazioni ed 1 (uno) in rappresentanza delle Sezioni Nazionali di
Romagna, Toscana, Umbria e Marche che costituiscono un unico collegio.
Partecipano
con diritto di parola: il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei
Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica,
il rappresentante della Lega Nord al Gruppo Parlamentare Europeo, il
Responsabile Organizzativo Federale, il Responsabile degli Enti Locali
Padani Federali ed il Rappresentante del Coordinamento Federale dei
Giovani Padani.
I
Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a partecipare
alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai
rispettivi Presidenti Nazionali o vicari.
Il
Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
In
caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.
Con
apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione
alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli Nazionali, in forma
occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto,
anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali,
direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione,
oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera
è revocabile dal Consiglio Federale.
Art.
13 - Competenze del Consiglio Federale
E’
di competenza del Consiglio Federale:
a)
eleggere
il Presidente Federale;
b)
nominare
il Rappresentante del Coordinamento Federale – Giovani Padani, su
indicazione dello stesso Coordinamento;
c)
approvare
il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
d)
deliberare
su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per
legge o per Statuto, ad altri organi;
e)
deliberare
in ordine alla decadenza dei suoi membri;
f)
approvare,
modificare ed integrare, i regolamenti della Federazione, nonché quelli
dei Congressi Federali e Nazionali;
g)
stabilire
le quote associative e la loro ripartizione;
h)
gestire
il fondo comune.
i)
verificare
l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni
Nazionali del Movimento;
j)
vigilare
sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni
Nazionali;
h)
la
valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.
In
occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio
Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, delibera, sulla base
dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la composizione
delle liste e la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le
medesime modalità, designa i candidati nelle elezioni regionali nonché i
candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco nei comuni
capoluoghi di provincia;
Il
Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti
cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata
la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.
Al
Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le
proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.
Il
Consiglio Federale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui
poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale stesso.
In
caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale
nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio Federale dura in carica tre anni.
Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede,
almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta
la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario
Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale o da
un loro delegato.
Il
membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo,
risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato
decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito
dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale
dell’ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla
sostituzione del membro, decaduto o deceduto, in difetto di non eletti
della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale
competente, provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.
Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio
Federale comportano la convocazione automatica, entro 120 giorni, del
Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di
tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli
organizzativi, saranno dimezzati.
I
poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono, per questo periodo,
assunte dal Segretario Federale o, per impedimento o dimissioni di
quest’ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo
Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria
amministrazione.
Il
Consiglio Federale, per richiesta del Segretario Federale, può sciogliere
il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea
politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso Federale della
Lega Nord, sostituendolo con un Commissario Federale e convocando un
Congresso straordinario della Sezione Nazionale stessa. Tale
deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice
dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della
Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal
Consiglio Federale.
Art.
14 - Il Segretario Federale
Il
Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di
fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e
sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in
carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata
convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso.
Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede
il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le
attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto.
Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega
Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri
del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.
Il
Segretario Federale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un
massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che partecipa ai
lavori dell’Ufficio di Segreteria Politica.
Per
dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il
Consiglio Federale nomina un Commissario Federale “ad acta” e convoca
il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro trenta giorni
dall’evento, per l’elezione del nuovo Segretario Federale.
Art.
15 - Il Presidente Federale
Il
Presidente Federale è eletto dal Consiglio Federale, ne fa parte di
diritto e dura in carica un anno.
La
carica di Presidente Federale può essere ricoperta dalla stessa persona
non prima di due anni successivi la scadenza del precedente mandato, salvo
diversa disposizione del Consiglio Federale.Il Presidente ed il Segretario
Federale devono appartenere a due diverse Sezioni Nazionali come pure,
salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, il Presidente
subentrante deve appartenere ad una Sezione Nazionale diversa da quella
del Presidente uscente.
Il
Presidente Federale convoca il Congresso Federale.
Presiede
il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale.
Il
Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà
dei membri del Consiglio Federale e contestuale impedimento o dimissioni
del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio
Federale, ai sensi dell’Art. 13.
La
sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie
componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Art.
16 – L’Ufficio di Segreteria Politica
Il
Segretario Federale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed
eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti:
Il
Responsabile Organizzativo Federale;
Il
Responsabile degli Enti Locali Padani Federali;
Il
Responsabile dell’Ufficio Legislativo Padano e, se nominato, il Vice
Segretario Vicario;
i
quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Coordinatore delle
Segreterie Nazionali, l’Ufficio di Segreteria Politica che, affiancato
dalle Consulte, elabora le proposte di legge per le Regioni e i
Parlamenti.
L’eventuale
nomina, o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale.
Art.
17 - Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali
Il
Coordinatore delle Segreterie Nazionali è nominato ed eventualmente
revocato, dal Segretario Federale e può essergli concessa delega di
visione totale. Può partecipare ai lavori dei Consigli Nazionali, con
diritto di parola; verifica l’adozione e l’attuazione delle delibere
del Consiglio Federale da parte delle Sezioni Nazionali e vigila
sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni
Nazionali del Movimento.
Art.
18 - Il Responsabile Organizzativo Federale
Tutte
le competenze del Responsabile Organizzativo Federale sono disciplinate da
opportuno Regolamento del Consiglio Federale.
E’,
in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d’indirizzo, decisione e
coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.
Art.
19 - Gli Enti Locali Padani Federali
Gli
Enti Locali Padani Federali elaborano la concreta applicazione delle linee
politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale e
forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del
Movimento.
Art.
20 – Il Coordinamento Federale dei Giovani Padani
Il
Coordinamento Federale del Movimento dei Giovani Padani, attraverso un
proprio regolamento, approvato dal Consiglio Federale, coordina
l’attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli
Consigli Nazionali.
ECONOMIA
della FEDERAZIONE
Art.
21 - Economia
La
Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera
disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale costituisce il
patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.
Il
diritto d’utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni,
secondo un criterio territoriale.
Il
Movimento garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di
ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.
Art.
22 - Patrimonio
Il
patrimonio del Movimento è costituito:
dai
beni immobili e mobili di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino,
acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle sue Sezioni Nazionali o
comunque pervenuti;
da
eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
Le
entrate del Movimento sono costituite:
dall’utile
derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle
sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del
Movimento;
dalle
quote provenienti dalle sue Sezioni Nazionali, secondo quanto stabilito
dal Consiglio Federale;
dal
contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;
da
qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
dalla
contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;
queste
risorse costituiscono un fondo comune che la Lega Nord utilizza ai suoi
fini e che può altresì servire a sostenere le Sezioni Nazionali, secondo
le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento,
salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.
Art.
23 - Rimborsi e Contributi
I
rimborsi elettorali per le elezioni regionali saranno suddivisi fra la
struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo le modalità
stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale.
Dal
rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, saranno detratte
e rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del Movimento,
alla quale andrà un’ulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per
il suo finanziamento.
Il
rimanente sarà suddiviso con delibera del Consiglio Federale, nel
seguente modo:
il
contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa,
verrà suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i voti riportati;
l’eventuale
quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia conseguito il
numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il rimborso,
verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le Sezioni Nazionali;
la
suddivisione di eventuali contributi non specificamente stabilita dalla
legge in vigore o dallo Statuto della Lega Nord, verrà deliberata dal
Consiglio Federale.
Il
Consiglio Federale può deliberare l’esclusione dalla ripartizione di
quella Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni elettorali non è stato
eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai
partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni
Nazionali, con delibera del Consiglio Federale, che preciserà i tempi e
le modalità dell’erogazione. In quest’ultimo caso, il Consiglio
Federale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e
destinare alle esigenze finanziarie della Federazione.
Art.
24 - Spese del Movimento
Le
spese del Movimento sono le seguenti:
spese
generali federali;
spese
per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria,
discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di
comunicazione;
spese
per campagne elettorali;
investimenti;
sovvenzioni
a sostegno di altri Movimenti autonomisti;
ogni
altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle
Sezioni Nazionali e Provinciali.
AMMINISTRAZIONE
della FEDERAZIONE
Art.
25 – Il Comitato Amministrativo Federale
La
gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato
Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal
Consiglio Federale, tra coloro che hanno svolto incarichi di
Amministrazione di Segreteria Nazionale o Federale o di Gruppo
Parlamentare.
Il
Consiglio Federale, all’interno del Comitato Amministrativo, nomina il
Segretario Amministrativo Federale, al quale compete la responsabilità
amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del
Comitato stesso.
Il
Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del
Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto
delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché nei
limiti delle disponibilità di cassa.
Il
Segretario o il Comitato Amministrativo Federale, in ogni momento, possono
essere revocati dal Consiglio Federale.
Il
Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le
procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del
Consiglio Federale.
Le
principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Federale sono:
l’apertura
e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché
richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea;
la
sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la
sottoscrizione di mandati di pagamento;
l’assunzione,
la gestione, il licenziamento del personale;
la
stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la
riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad
esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi
elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo
previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o
partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
la
gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili,
la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità
conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
ogni
altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Il
Comitato Amministrativo Federale controlla l’intero iter amministrativo
ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione
superiore all’importo stabilito dal Consiglio Federale
Il
Segretario Amministrativo Federale rilascerà apposita delega ai Segretari
Nazionali e/o Amministrativi Nazionali, per stipulare e sottoscrivere,
limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione
immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o
d’opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti
correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di
scoperto. Nella delega sarà contenuta l’espressa facoltà di
trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri ai Segretari
Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai delegati di cui
all’Art. 48 del presente Statuto.
Il
Consiglio Federale potrà conferire al Segretario Amministrativo Federale
altre specifiche attribuzioni.
Il
Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo
Federale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della
Legge n° 460 del 4 dicembre 1997:
il
bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro inerente per legge;
il
bilancio preventivo.
L’esercizio
finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo
bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla
data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere approvato dal
Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi.
Nel
bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra
Organizzazione Federale, Sezioni Nazionali e organi di informazione della
Lega Nord. Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni
dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario, l’inventario dei
beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio Federale,
approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo
Federale alla sua pubblicazione secondo la legge.
Il
bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni
anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale. Per gravi e
comprovati motivi, il Consiglio Federale potrà consentire una proroga dei
suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31
gennaio dell’anno di competenza. Nel corso dell’anno, il Consiglio
Federale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla
base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.
Il
Comitato Amministrativo Federale può, in ogni momento, effettuare
congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili,
relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l’esito
delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio
Federale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione
e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.
Il
Consiglio Federale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini
della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e
periferico.
ELEZIONI
Art.
26 - I Gruppi Parlamentari
I
parlamentari espressi dalla Lega Nord, si costituiscono in gruppo, il cui
presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le
iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino
nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.
L’adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti
politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario
Federale, con il quale andrà altresì concordata l’adesione ad altro
gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la
possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata
l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un
gruppo composito.
Le
spese per la campagna elettorale della Lega Nord sono decise tenendo conto
di un’equa utilizzazione all’interno della struttura.
Art.
27 - Le Elezioni Amministrative
Ciascun
Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la
preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.
La
Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle
elezioni cui fa riferimento.
Art.
28 - I Gruppi Consiliari
Sulla
base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal
Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce
direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri
regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri
provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le
iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ambito
delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L’adesione al
gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente
concordata con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì
concordata l’adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro
Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se
stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la
costituzione di un gruppo composito.
ISCRIZIONE
alla FEDERAZIONE
Art.
29 - Iscrizione al Movimento
Si
possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di
Socio, tutti i maggiorenni che s’impegnino all’osservanza dei doveri
derivanti dal presente Statuto.
I
Soci appartengono a due qualifiche differenti:
Soci
Ordinari-Militanti;
Soci
Sostenitori.
I
Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno
essere iscritti solo come Soci Sostenitori.
E’
intrasmissibile la quota o contributo associativo.
Art.
30 - Soci
a)
I Soci Ordinari-Militanti, hanno il dovere di partecipare attivamente alla
vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale
approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di
voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal
presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni
Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.
La
qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione
o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico,
associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non
autorizzate dall’organo competente.
Il
verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica
ed immediata dell’associato.
b)
I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto
elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua
vita attiva. Essi sono iscritti nell’apposito libro tenuto dal
Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione
inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita
della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.
Art.
31 Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante
a)
Declassamento
I
Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello
previsto per l’inizio del tesseramento per l’anno successivo, procedono
alla verifica dell’effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando
la delibera di non rinnovo della tessera di Socio Ordinario
Militante, per l’anno immediatamente successivo, a coloro che,
senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza
attiva, venendo meno ai doveri di cui all’Art. 30. La delibera di cui
sopra, equivale al declassamento del socio stesso.
Contro
simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al
rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.
I
Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della
Militanza e all’eventuale revoca della stessa.
L’autosospensione
o autodeclassamento dei Soci Ordinari Militanti, costituisce il
presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della
qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore
con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere l’iter
previsto per riacquisire la militanza.
b)
Azzeramento
Per
azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il
declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei S.O.M iscritti nella Sezione
interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche
eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e
circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale e
Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo
Consiglio Federale.
I
giudizi così espressi, si intendono inappellabili.
Entro
quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito,
debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a
mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di
riscontro.
I
Soci Ordinari-Militanti declassati, saranno iscritti come Sostenitori e
potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le
procedure di cui allo specifico Regolamento.
Art.
32 - Tesseramento
L’importo
della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio
Federale.
A
ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere
specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.
Eventuali
modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio
Federale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la
veste grafica precedente.
Ogni
Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche
in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1°
ottobre ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Decorso
il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della
quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo
dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Art.
33 - Decadenza degli Associati
La
qualità di Socio si perde:
per
decesso;
per
dimissioni;
per
decadenza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 32 del presente
Statuto;
per
espulsione, come previsto dall’Art. 53 del presente Statuto e secondo le
procedure del Regolamento.
Le
SEZIONI della LEGA NORD
Art.
34 - Le Sezioni
Le
Sezioni Nazionali che compongono la Federazione si suddividono, a loro
volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna
Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio
Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o
Congressi.
L’estensione
territoriale, la costituzione, l’organizzazione, le competenze e le
funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di
eventuali Comitati di coordinamento comunale, saranno disciplinate da
appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali ed approvati dal
Consiglio Federale.
Nelle
Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionali
vengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale
interessato, approvato dal Consiglio Federale.
Le
SEZIONI NAZIONALI
Art.
35 - Il Congresso Nazionale
Il
Congresso Nazionale è l’organo plenario rappresentativo di tutti gli
associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord.
Stabilisce
la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in
conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, ed
esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.
Il
Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del
Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione
straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio
Nazionale o del Consiglio Federale.
Esso
delibera a maggioranza semplice.
Al
Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:
il
Segretario Nazionale;
il
Presidente Nazionale;
i
Segretari Provinciali;
i
Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione
Nazionale;
i
delegati eletti dai Congressi Provinciali;
i
Membri del Consiglio Nazionale uscente;
i
Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;
i
Presidenti di Provincia;
i
Sindaci dei capoluoghi di Provincia.
Allo
stesso può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale.
I
delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti,
secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal
Consiglio Federale garantendo un numero minimo di delegati per provincia.
Ai
Congressi delle Sezioni Nazionali uniprovinciali quali: Aosta, Bolzano e
Trento, partecipano in qualità di delegati, tutti i Soci Ordinari
Militanti della Provincia con anzianità pari a quella necessaria per
assumere le cariche a livello nazionale, secondo il Regolamento.
Il
Congresso Nazionale elegge:
il
Segretario Nazionale;
il
Collegio Nazionale dei Probiviri;
il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
i
componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il cui numero sarà definito
con apposito regolamento del Consiglio Federale, garantendo la
rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale;
i
delegati al Congresso Federale.
Il
regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale su
proposta dei singoli Consigli Nazionali.
Art.
36 - Il Consiglio Nazionale
Il
Consiglio Nazionale determina l’azione del Movimento in sede Nazionale,
in esplicazione del programma e della linea politica elaborata dal
Congresso Federale.
Il
Consiglio Nazionale è composto da:
il
Segretario Nazionale;
il
Presidente Nazionale;
il
Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto nelle
sole discussioni a carattere economico e amministrativo;
i
Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
i
membri eletti dal Congresso Nazionale;
Alle
riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola: il
Responsabile Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla redazione
del relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali.
Al
Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio
regolamento.
Il
Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà
dei suoi membri ed a maggioranza semplice.
E’
di competenza del Consiglio Nazionale:
approvare
il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;
deliberare
su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per
legge o per Statuto ad altri organi;
controllare
la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci
Ordinari-Militanti tenuto dall’Organo Provinciale;
deliberare
in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi previsti
dal presente Statuto e dal Regolamento;
delegare
membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a tutela
degli interessi della Nazione.
Il
Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione
del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta
almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è
facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza
giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non
consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio
Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto
risulta dal verbale dell’ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un
Segretario Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica
provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale
ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.
Art.
37 - Il Segretario Nazionale
Il
Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente la propria
Sezione Nazionale, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario
Nazionale dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella del
Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna
al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue
funzioni saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che
resterà in carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario
che eleggerà un nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio Federale.
Il
Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso
Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività
riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su
delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci
Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza.
Il
Segretario Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un
massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che lo può
rappresentare.
Il
Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui all’Art.
5 del presente Statuto.
Art.
38 - Il Presidente Nazionale
Il
Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di
diritto e dura in carica 3 (tre) anni.
Il
Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse
Sezioni Provinciali.
Il
Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario
Nazionale.
Il
Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà
dei membri del Consiglio Nazionale e contestuale impedimento o dimissioni
del Segretario Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio
Nazionale.
La
sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie
componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Art.
39 - L’Ufficio di Segreteria Nazionale
Il
Segretario Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed
eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
il
Responsabile Organizzativo Nazionale;
il
Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
ai
quali potrà delegare parte dei suoi poteri.
L’avvenuta
nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Nazionale.
Art.
40 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale
Tutte
le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate
da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
E’,
in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d’indirizzo, decisione e
coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.
Art.
41 - L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali
L’Ufficio
Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In sintonia
con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali Padani Federali,
elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e
fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi
nazionali e periferici del Movimento.
ECONOMIA
delle SEZIONI NAZIONALI
Art.
42 - Entrate
Le
entrate della sezione sono costituite:
dalle
quote sociali annuali;
dall’utile
derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle
sottoscrizioni per la stampa;
dai
contributi erogati da parte del Movimento;
da
donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal
contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi
esterni a livello statale o nazionale.
La
misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal
Consiglio Nazionale.
Art.
43 - Spese
Le
spese sono le seguenti:
spese
generali;
spese
dell’apparato nazionale;
spese
delle organizzazioni provinciali periferiche;
spese
per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui
l’editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque
altro strumento di comunicazione;
spese
per campagne elettorali;
investimenti.
L’AMMINISTRAZIONE
Art.
44 - L’Amministrazione Nazionale
L’Amministrazione
della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale (Nazionale) e
periferico (Provinciale).
L’Amministrazione
Centrale della Sezione Nazionale è affidata al Comitato Amministrativo
Centrale che è composto da 3 (tre) Soci Ordinari-Militanti, nominati dal
Consiglio Nazionale anche tra i suoi membri. Esso sovrintende a tutta
l’attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di
gestione del patrimonio. Il Consiglio Nazionale nomina, fra i membri del
Comitato Amministrativo Centrale, il Segretario Amministrativo Nazionale
che assume le funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale.
Il
Segretario Amministrativo predispone:
a)
Il bilancio consuntivo e l’inventario.
L’esercizio
finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo
bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e dovrà
essere, a sua volta, approvato dal Consiglio Nazionale entro 15 giorni da
tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà, entro il 28 febbraio,
l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento.
b)
Il bilancio preventivo.
Il
bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla base
delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei bilanci
preventivi dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio deve
essere indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e
organizzazioni periferiche.
Tale
delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio Nazionale.
Art.
45 - L’Amministrazione periferica
L’Amministrazione
delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è affidata al
Segretario Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo Consiglio
Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare al
Consiglio d’Amministrazione Centrale il bilancio preventivo per l’anno
entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15 febbraio deve
inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della sua
attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio
consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del Segretario
Amministrativo Provinciale, controfirmati dal Segretario Provinciale,
approvati dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro 15 giorni da tale
data e accompagnati dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori
dei Conti. Il Comitato d’Amministrazione Centrale può richiedere
chiarimenti e documentazioni, nonché disporre accertamenti contabili e
ispezioni.
Il
Segretario Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite
deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali e di Circoscrizione.
CONTROLLO
dell’AMMINISTRAZIONE CENTRALE e PERIFERICA
Art.
46 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale dei
Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei Collegi
Nazionali dei Revisori dei Conti. Il Segretario Federale nomina, ed
eventualmente revoca, il Presidente che può anche non appartenere
al Collegio dei Revisori dei conti, il quale costituirà il polo di
riferimento e coordinamento generale. L’avvenuta nomina o revoca, sarà
comunicata al Consiglio Federale.
Il
Collegio Federale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni
semestre. Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei
Conti può verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la
contabilità del Movimento.
Il
Presidente dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza
diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori
dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio
generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso
Federale.
Art.
47 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti dell’Organizzazione, che è composto da tre
membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti
fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra i
tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto all’Albo
Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la gestione
finanziaria e la contabilità del Consiglio Nazionale. I revisori dei
Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al
Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti presenta
una sua relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento;
può presentare inoltre una relazione al Congresso Nazionale.
In
caso d’indisponibilità dei Revisori dei Conti Nazionali, il Presidente
può chiedere il supporto di un omologo di altra Nazione o del Federale.
I
Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti
Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché
dotati di provate e specifiche capacità professionali.
Art.
48 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo provinciale è effettuato dal Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri
effettivi, eletti dall’Assemblea Provinciale assieme a tre supplenti.
Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche
individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio
Direttivo Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
presenta una relazione annuale, in unione al bilancio provinciale del
Movimento e può presentare una relazione al Congresso Provinciale.
In
caso d’indisponibilità dei Revisori dei Conti Provinciali, il
Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Provincia o
del Nazionale.
I
Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di
voto, al Consiglio Direttivo Provinciale.
Art.
49 - Incompatibilità
La
carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con
qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia
direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile
con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge
e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum
dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi
Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.
IL
SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA
Art.
50 - Controllo
In
deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi
e sui membri del Movimento è effettuato nell’ambito territoriale da
parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Art. 8 e 52 del
presente Statuto.
Art.
51 - Il Controllo sugli Organi del Movimento
Fatta
eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la
Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di
adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall’organo di
livello immediatamente superiore:
a
seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l’annullamento o la
modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo
Statuto, dai regolamenti e dalle linee d’azione del Movimento;
o,
nei casi più gravi, lo scioglimento dell’organo.
Tale
decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la
nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri
dell’organo che va a sostituire.
Le
dimissioni, o il Commissariamento del Segretario, a seguito di
provvedimento sanzionatorio da parte dell’organo superiore, possono
determinare lo scioglimento dell’intero organo direttivo. In
situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell’organo superiore,
può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario
dell’organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso
della prima seduta utile del direttivo di riferimento.
Eccettuate
le deliberazioni del Consiglio Federale, e fatto salvo quanto diversamente
disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti in merito ai
provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili,
entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l’Organo di livello
immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.
Il
ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Art.
52 - Il Controllo sui Membri del Movimento
Ogni
Organo del Movimento vigila sull’osservanza dello Statuto da parte dei
Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri
doveri politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un
qualunque Organo territorialmente competente, all’Organo di livello
immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente,
ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.
L’Organo
giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale
audizione del Socio deferito.
La
rinuncia al diritto alla difesa non esime l’Organo giudicante dallo
svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei
fatti, prima di deliberare in merito.
Il
Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare
autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza
l’osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.
Art.
53 - Sanzioni
Le
sanzioni applicabili sono:
-
il richiamo scritto;
-
la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l’automatica
decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
-
l’espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti
comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi
ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento o ne
compromettano la sua immagine politica.
Per
indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per
essere Socio del Movimento e per offrirne un’immagine consona ai suoi
principi.
Per
gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento
si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o
atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica
dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio
ideale.
I
Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di
Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal
Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal
competente Organo, non appena acquisita ufficialmente
l’informazione.
Il
richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza dei
Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.
I
provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono
cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno,
l’indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.
La
riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti
sanzionatori,
fatti salvi i casi di quelli dell’Organo Federale, deve essere
deliberata da parte
dell’organo
immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento.
La
Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non
comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex Socio o dei suoi eredi.
I
PROBIVIRI
Art.
54 - Il Collegio Federale dei Probiviri
Il
Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione Nazionale, espresso
dal rispettivo Consiglio Nazionale; il Collegio elegge al suo interno il
Presidente.
Il
Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e, quando
opportuno, il delegato indicato dal Consiglio Nazionale competente,
giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei
presenti, i ricorsi presentati dai Consigli Nazionali contro le delibere
dei Collegi Nazionali dei probiviri; è organo d’appello di secondo
grado nei confronti delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionali, nei
casi di provvedimenti di espulsione. Sempre secondo le modalità del
presente comma.
Il
Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale o di
merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per un suo
riesame all’organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra
non sospende l’immediata esecutività eventualmente già deliberata.
I
membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d’ufficio,
circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze nazionali, anche
una volta cessati dalla carica.
Il
Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato dal
Consiglio Federale. La carica di Proboviro Federale è incompatibile con
qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia Federale,
sia Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà dei membri
effettivi, il Consiglio Federale, su designazione dei rispettivi Consigli
Nazionali, provvederà al reintegro.
Art.
55 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Il
Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti,
eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto
dei termini temporali di cui al Regolamento, appartenenti ove possibile, a
differenti province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro
del Collegio lo sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il
supplente o, in caso di inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio
Nazionale competente provvederà al reintegro.
Qualora
venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei
supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro.
Il
Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente ed il S.O.M,
quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale,
procedurale e di merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la
conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all’organo
che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende
l’immediata esecutività eventualmente già deliberata.
La
carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione
all’interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o
amministrativa.
I
membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d’ufficio
circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche
una volta cessati dalla carica.
Il
regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal
Consiglio Nazionale.
Art
– 56 Commissione Istruttoria Regolamenti.
E
costituita la Commissione Regolamenti, composta dai Segretari Nazionali,
dal Responsabile Organizzativo Federale e dal Coordinatore delle
Segreterie Nazionali. La commissione così costituita dura in carica fino
alla realizzazione dei regolamenti previsti dallo Statuto. Propone poi gli
stessi al Consiglio Federale per la loro approvazione. La commissione si
ricostituisce ogni qualvolta il Consiglio Federale ritiene necessario
predisporre delle modifiche ai regolamenti. Alla prima costituzione essa
deve predisporre i regolamenti di cui agli articoli: 30, 31, 33, 34, 36,
50, 51, 52, 53, del precedente Statuto.
DISPOSIZIONI
FINALI:
I
Il
presente testo proposto dalla Commissione Statuto, costituisce testo base
su cui proporre eventuali emendamenti.
II
Il
Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori
materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel
presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d’ordine legislativo
nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme
interpretative autentiche del presente Statuto.
III
Nel
Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni
potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione “Liga Veneta” e
“Lega Lombarda”, congiuntamente con il termine “Lega Nord Padania”.
IV
Il
Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione
attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi
in corso alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto per fatti
inerenti il Movimento denominato “Liga Veneta”.
V
Dal
Segretario della Sezione Cittadina, competente per territorio, dipendono i
Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione. Tali
gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati
da un S.O.M. residente in loco. Hanno il compito di gestire, nell’ambito
locale di loro competenza, la divulgazione del pensiero leghista,
attraverso i sistemi ed i metodi ritenuti più efficaci.
VI
Il
Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono
obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua
coscienza e della sua identità.
La
decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio
Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità
delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel
contempo, la partecipazione dei non iscritti.
VII
Il
Movimento sostiene e promuove gli Stati Generali della Padania, anche
attraverso l’adesione ad enti, associazioni e fondazioni che si
prefiggono di recepire i “cahiers de doléances” dei popoli padani..
VIII
La
mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati
elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la
perdita di detta qualifica.
La
legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio
Federale dei Probiviri.
La
perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà
criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale
ricoperta.
IX
Nei
Direttivi Nazionali e Provinciali, a seguito di specifico invito da parte
dei medesimi Direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo
diritto di parola, del rappresentante delle associazioni di Sport Padania,
della Scuola, delle Donne, del Volontariato e della Famiglia.
NORME
TRANSITORIE
1°
Norma Transitoria
I
Regimi d’Incompatibilità, l’Ineleggibilità così come le norme che
definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure
per l’acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante, saranno
normate da apposito regolamento.
I
regolamenti verranno redatti da un’apposita Commissione Istruttoria per
i Regolamenti, disciplinata dall’art. 56 che li proporrà al Consiglio
Federale per l’approvazione entro 30 giorni dall’approvazione del
seguente Statuto.
Il
Consiglio Federale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso,
entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte
della Commissione. Nella stesura di tale regolamento si dovranno stabilire
le specifiche peculiarità di anzianità ed esperienze,
politico/organizzative nel Movimento stesso. Restano validi i Presidenti
Nazionali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente
Statuto.
2°
Norma Transitoria
Fino
all’approvazione dei regolamenti di cui alla presente Norma Transitoria,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 30, 50, 51, 52 e 53
del precedente Statuto.
Analogamente,
sino alla stesura del Regolamento, l’anzianità di Militanza, richiesta
per ricoprire cariche a livello federale, è fissata in 5 (cinque) anni. |