indietro

Nuovo Regolamento TAXI

.

Sommacampagna li, 26 aprile 2003

 

Alla Cortese attenzione

Sig. Sindaco del Comune di Sommacampagna

MOZIONE: Per la stesura del NUOVO Regolamento inerente i servizi di taxi e noleggio con conducente nel Comune di Sommacampagna

  Vista la Determinazione Provinciale n. 1270 del 04/03/2003 qui di seguito riportata:

 

 

PROVINCIA DI VERONA

 

 

Area funzionale Programmazione e Sviluppo del Territorio

Unità operativa trasporto pubblico locale

 

 

OGGETTO:

U.O trasporto pubblico locale. Diniego approvazione del Regolamento per i servizi di taxi e noleggio con conducente adottato dal Comune di  Sommacampagna.

N°   1270/03  PROGRESSIVO GENERALE DETERMINAZIONI

DATA :  04/03/2003

 

Il Dirigente

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Visto lo statuto della Provincia, ed in particolare l’art. 75 sulle funzioni dei dirigenti;

Visto il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli 24 e 30 relativi alle funzioni e agli atti di competenza del dirigente;

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 relativa a “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

Vista la legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 relativa a “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via d terra”;

Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2003, che assegna, tra l’altro, al dirigente del Servizio trasporti l’obiettivo n. 1 –gestione compiti e funzioni del servizio–  unitamente alle relative risorse finanziarie ed, in particolare, la prima attività riguardante-programmazione e gestione del trasporto locale nei settori di competenza provinciale;

 

Premesso che:

2)      la legge 15 gennaio 1992, n. 21 ha disciplinato, in linea generale, gli autoservizi pubblici non di linea – noleggio con conducente e taxi – per il trasporto di persone per via di terra;

2)      la Regione Veneto con legge 30 luglio 1996 ha attuato i principi della legge quadro, riservando alla propria competenza il compito della definizione dei contingenti assentibili dai Comuni (art. 6), delegando compiti amministrativi alle Province (art. 7) e definendo i criteri a cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea (art. 9);

 Considerato che rientra tra le funzioni delegate alla Provincia l’approvazione dei regolamenti e le relative modifiche, nonché la vigilanza sull’uniformità dei medesimi al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza in ambito provinciale;

 Dato atto che il Comune di Sommacampagna, con nota prot. 167 del 3 gennaio 2003, acquisita al protocollo generale in data 7 gennaio 2003, prot. 254, ha trasmesso il Regolamento comunale per i servizi di taxi e noleggio con conducente, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 28 novembre 2002, esecutiva, composto di 61 articoli;

 

Visto il verbale della riunione del 20 febbraio 2003 nella quale la commissione consultiva provinciale ha espresso parere negativo in ordine all’approvazione del regolamento di cui all’oggetto;

 Considerato, anche sulla scorta del citato parere, che il regolamento di cui all’oggetto risulta non conforme alle norme di settore nei seguenti punti:

2)      art. 11 composizione e nomina della commissione consultiva: i due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria devono appartenere ad organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 4 – legge 21/92) e, tra queste,  a quelle più rappresentative a livello locale;

2)      art. 14 Determinazione dei contingenti – manca individuazione del contingente art. 9, comma 2, lettera a) legge 22/96); ciò comporterebbe la conferma di quello esistente rimandando ad altro provvedimento l’adeguamento alla delibera regionale 628/2002;

2)      art. 19 Titoli preferenziali: l’individuazione dei titoli risulta troppo poco articolata, è opportuno modificare l’articolo elencando i titoli che sanno oggetto di valutazione con relativo punteggio (vedasi nota indicativa di questa Provincia prot 27124 del 6.11.1998);

2)      art. 38 Caratteristiche specifiche per le autovetture da noleggio: è opportuno specificare è vietato ogni altro tipo di allestimento, in modo che le autovetture da noleggio non possano essere in alcun modo confuse con quelle del servizio taxi;

2)      art. 43 Radio telefono: è riservato al servizio taxi; (vedasi  parere formale trasmesso dalla Regione Veneto con nota prot. 599/45.02 del 4 febbraio 2003);

2)      art. 44 Posteggio di stazionamento taxi: manca l’individuazione delle aree destinate allo stazionamento (art. 9, 2 comma, lettera g, legge 22/96);

2)      art. 46 Turni – la copertura del servizio potrebbe essere ridotta dalle ore  6.00 alle ore 24.00, con esclusione del turno notturno; è necessario indicare la durata del turno, inoltre la Commissione ritiene troppo breve il riposo giornaliero di sei ore consecutive, che ritiene di proporre in ore otto;

2)      art. 48 Tariffe – per le tariffe del servizio da noleggio aggiungere in modo forfetario al momento della conclusione del contratto, sempre ad evitare confusione col servizio taxi;

2)      art. 54 Sanzioni amministrative pecuniarie: è opportuno precisare che il pagamento in misura ridotta avviene in applicazione della legge 689/81; inoltre va tenuto conto che la formulazione del primo comma dell’articolo comporta anche l’applicazione della sanzione accessoria (ritiro della carta di circolazione) prevista dal codice della strada, con il conseguente appesantimento delle sanzioni applicabili per trasgressioni considerabili minori;

2)      manca un articolo sulla possibilità di reclami a protezione dell’utenza, nonché la procedura per la definizione dei reclami (art. 9, comma 2°, lettere i e l);

 Ritenuto di dover restituire al Comune di Sommacampagna il regolamento in oggetto, affinché venga modificato nei punti carenti o non conformi alla normativa di settore, in quanto nella carenze vi è la presenza di elementi discrezionali che non consentono la modifica d’ufficio;

 DETERMINA

 1)      di non approvare il “Regolamento per i servizi di taxi e noleggio con conducente” adottato  dal Comune di Sommacampagna con deliberazione di Consiglio n. 79 del 28 novembre 2002, esecutiva, nel testo costituito da n. 61 articoli;

2)      di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Comune di Sommacampagna per gli adempimenti di competenza. 

Dott. Paolo Dominioni

 

 

PRESO ATTO

 

Delle considerazioni emerse dalla commissione consultiva provinciale e visto il verbale della riunione del 20 febbraio 2003 nella quale la medesima commissione ha espresso parere negativo in ordine all’approvazione del regolamento di cui all’oggetto

 

RITENUTO DOVEROSO

 

Provvedere alla stesura del nuovo regolamento che metta ordine nella regolamentazione del servizio taxi e noleggio con conducente sul nostro territorio.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, impegna il Sindaco e la giunta ad elaborare in tempi ragionevolmente brevi, una nuova bozza di regolamento per il servizio taxi e noleggio con conducente; da sottoporre al vaglio della Commissione Consigliare competente.

 

 

Il gruppo consigliare Liga Veneta – Lega Nord S.A.

 

Braggio Roberto        Pietropoli Augusto