indietro

Provincia di Verona: Emendamento al PTP 

.

Verona li, 11.04.2003

alla c.a  sig. Presidente della Provincia di Verona  Dott. Aleardo Merlin

sig. Presidente del Consiglio Avv. Massimo Galli Righi

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA TAVOLA P.T.P. -  “CARTA DELLO SCHEMA STRUTTURALE DI PIANO” – Foglio 123 se (emendamento Pietropoli n. 1)

Con la presente il  sottoscritto Pietropoli Augusto visti i contenuti delle Tavole di Piano e nello specifico quanto contenuto della tavola sopra citata con la presente, considerato che:

  1.      E’ stata rilevata una incongruenza con la pianificazione territoriale comunale vigente in un’area definita dal nuovo Piano Territoriale Provinciale come zona di salvaguardia in prossimità dell’Aeroporto di V. Catullo dove, di fatto, la pianificazione Provinciale contrasta con la pianificazione Comunale già approvata ed efficace secondo quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica Regionale, considerato che:

·        Veniva approvata dal consiglio Comunale di Sommacampagna in data 22.02.199 l’adozione della variante puntuale al P.R.G. con l’introduzione di una zona D6 – “ZONE DESTINATE ALLA SOSTA ATTREZZATA”; (allegato n° 1 e 2)

·        La variante al Piano regolatore Generale veniva approvata dal C.T.R. Veneto in data 17/01/2001 (allegato 3)

·        La variante al P.R.G. sopra citata è stata trasmessa con parere favorevole al Comune di Sommacampagna ed al Presidente della Provincia di Verona in data 18/01/2001  - prot. 0001311 (allegato 4);

2.      Si è constatato che a tale previsione urbanistica è stato dato seguito con l’adozione da parte del Comune di Sommacampagna del Piano attuativo di iniziativa privata ai sensi della Legge n. 61/85 previ:

·        parere della Commissione edilizia comunale in data 12.06.2002

·        delibera di approvazione del Piano attuativo da parte del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 39 del 02-07-2002;

·        Stipula della Convenzione tra le parti in data 05-09-2002;

·        rilascio della concessione n. 167/02 in data 05-09-2002 per la realizzazione delle opere relative al suddetto Piano attuativo di iniziativa privata (allegato 5);

·        rilascio della concessione edilizia alla realizzazione del primo stralcio funzionale degli  interventi urbanistici ed edilizi in data 31-03-2003 n. 47/03 (allegato 6);

3.      in forza del fatto che le previsioni contenute nel vigente Piano regolatore Generale del Comune di Sommacampagna sono di gran lunga antecedenti all’estensione del documento preliminare del P.T.P., e già di fatto in corso di realizzazione prima dell’adozione del Piano medesimo;

con la presente:

CHIEDE

che la tavola “CARTA DELLO SCHEMA STRUTTURALE DI PIANO” – Foglio 123se sia emendata con l’introduzione ed il recepimento di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Sommacampagna per la zona identificata nella cartografia allegata (allegato 7) con l’introduzione di una zona D6 - “ZONE DESTINATE ALLA SOSTA ATTREZZATA”.

Verona, 09-04-2003  

il Consigliere Provinciale

Pietropoli Augusto

             

Emendamento PIETROPOLI 1 à NOTE INTEGRATIVE             Verona li, 11.04.2003

  Si ritiene INDISPENSABILE che l’emendamento sopra richiamato sia recepito prima dell’adozione da parte del Consiglio del PTP in quanto l’approvazione di una pianificazione con manifesti errori formali e difformità sostanziali comporta necessariamente l’applicazione di quanto previsto dall’art. 71 della Legge Regionale n. 61/85 che recita:

“Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 (B.U.R. n. 27/1985): ………

Art. 71 -(Misure di salvaguardia).

Fatta salva ogni diversa disposizione per la singola fattispecie, dalla data dell’adozione degli strumenti urbanistici o territoriali e dei loro progetti preliminari, nonchè delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della L. 3 novembre 1952, n. 1902 (*), come integrata e modificata dalla L. 5 luglio 1966, n. 517. Il periodo massimo è di 5 anni, quando lo strumento sia stato inviato alla Regione o alla Provincia entro un anno dall’adozione e, in caso contrario, di tre anni.

Lo strumento restituito non è più soggetto a misure di salvaguardia.

In caso di approvazione con proposte di modifica, anche quando il termine di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, non può esservi assenso alle domande di concessione o autorizzazione in contrasto con la parte del piano già approvato o con le modifiche proposte fino all’entrata in vigore dello strumento stesso, e comunque per un periodo non superiore a un anno.

In ogni caso, il Presidente della Provincia sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all’art. 114, può disporre, con provvedimento motivato da notificare al sindaco e all’interessato, la sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti in itinere.”

(*) LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N.1902

(G.U. 10-12-1952, n.286)

MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI.

Articolo unico
<<A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art.31 della legge 17-8-1942, n.1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato>> (così modificato dall'art.4 della L.1357/55).
A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.
<<Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.
Per i comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati>> (i comma 3, 4 e 5 sostituiscono così, l'originario comma 3, come da art.1, L.517/66).
Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

Si propone quindi di stralciare l’art. 6 delle norme e sostituirne il contenuto con l’articolato proposto dal PAQUE (art. 99 – I° comma): “SONO FATTE SALVE LE PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE ANCORCHE’ NON INDIVIDUATE IN CARTOGRAFIA, APPROVATE OD ADOTTATE PRIMA DELL’ADOZIONE DEL PRESENTE PIANO TERRITORIALE”., formula che permetterebbe di gestire tutta una serie di situazioni già in fase attuativa che rischiano concretamente il blocco della possibilità di prosecuzione dei programmi di attuazione e prevenendo l’impossiblità da parte delle Amministrazioni locali di rilasciare concessioni su interventi già in fase attuativa, in forza della necessità di salvaguardia sancita dal sopra riportato articolo della Legge 61.