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Provincia di Verona: Emendamento al PTP |
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Verona li, 11.04.2003 alla
c.a sig. Presidente della
Provincia di Verona Dott.
Aleardo Merlin sig.
Presidente del Consiglio Avv. Massimo Galli Righi OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA TAVOLA P.T.P. - “CARTA DELLO SCHEMA STRUTTURALE DI PIANO” – Foglio 123 se (emendamento Pietropoli n. 1) Con
la presente il sottoscritto
Pietropoli Augusto visti i contenuti delle Tavole di Piano e nello
specifico quanto contenuto della tavola sopra citata con la presente,
considerato che: ·
Veniva
approvata dal consiglio Comunale di Sommacampagna in data 22.02.199
l’adozione della variante puntuale al P.R.G. con l’introduzione di una
zona D6 – “ZONE DESTINATE ALLA SOSTA ATTREZZATA”; (allegato n° 1 e
2) ·
La
variante al Piano regolatore Generale veniva approvata dal C.T.R. Veneto
in data 17/01/2001 (allegato 3) ·
La
variante al P.R.G. sopra citata è stata trasmessa con parere favorevole
al Comune di Sommacampagna ed al Presidente della Provincia di Verona in
data 18/01/2001 - prot.
0001311 (allegato 4); 2.
Si è constatato che a tale previsione urbanistica è
stato dato seguito con l’adozione
da parte del Comune di Sommacampagna del Piano attuativo di iniziativa
privata ai sensi della Legge n. 61/85 previ: ·
parere
della Commissione edilizia comunale in data 12.06.2002 ·
delibera
di approvazione del Piano attuativo da parte del Consiglio Comunale di
Sommacampagna n. 39 del 02-07-2002; ·
Stipula
della Convenzione tra le parti in data 05-09-2002; ·
rilascio
della concessione n. 167/02 in data 05-09-2002 per la realizzazione delle
opere relative al suddetto Piano attuativo di iniziativa privata (allegato
5); ·
rilascio
della concessione edilizia alla realizzazione del primo stralcio
funzionale degli interventi
urbanistici ed edilizi in data 31-03-2003 n. 47/03 (allegato 6); 3.
in forza del fatto che le previsioni contenute nel vigente Piano
regolatore Generale del Comune di Sommacampagna sono di gran lunga
antecedenti all’estensione del documento preliminare del P.T.P., e già
di fatto in corso di realizzazione prima dell’adozione del Piano
medesimo; con
la presente: CHIEDE che
la tavola “CARTA DELLO SCHEMA
STRUTTURALE DI PIANO” – Foglio 123se sia emendata con l’introduzione
ed il recepimento di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente
nel Comune di Sommacampagna per la zona identificata nella cartografia
allegata (allegato 7) con l’introduzione di una zona D6 - “ZONE
DESTINATE ALLA SOSTA ATTREZZATA”. Verona,
09-04-2003 il
Consigliere Provinciale Pietropoli
Augusto
Emendamento PIETROPOLI 1 à NOTE INTEGRATIVE Verona li, 11.04.2003 “Legge
regionale 27 giugno 1985 n. 61 (B.U.R. n. 27/1985):
……… Art. 71 -(Misure di salvaguardia). Fatta
salva ogni diversa disposizione per la singola fattispecie, dalla
data dell’adozione
degli
strumenti urbanistici o territoriali e dei loro progetti preliminari,
nonchè delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si
applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della L. 3
novembre 1952, n. 1902 (*), come integrata e modificata dalla L. 5 luglio
1966, n. 517. Il periodo massimo è
di 5 anni, quando lo strumento sia stato inviato alla Regione o alla
Provincia entro un anno dall’adozione e, in caso contrario, di tre anni.
Lo
strumento restituito non è più soggetto a misure di salvaguardia. In caso di approvazione con proposte di modifica, anche quando il termine di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, non può esservi assenso alle domande di concessione o autorizzazione in contrasto con la parte del piano già approvato o con le modifiche proposte fino all’entrata in vigore dello strumento stesso, e comunque per un periodo non superiore a un anno. In
ogni caso, il Presidente della Provincia sentita la Commissione
Urbanistica Provinciale di cui all’art. 114, può disporre, con
provvedimento motivato da notificare al sindaco e all’interessato, la
sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da
compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti in
itinere.” (*)
LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N.1902 (G.U. 10-12-1952, n.286) MISURE
DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI. Articolo unico Si propone quindi di stralciare l’art. 6 delle norme e sostituirne il contenuto con l’articolato proposto dal PAQUE (art. 99 – I° comma): “SONO FATTE SALVE LE PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE ANCORCHE’ NON INDIVIDUATE IN CARTOGRAFIA, APPROVATE OD ADOTTATE PRIMA DELL’ADOZIONE DEL PRESENTE PIANO TERRITORIALE”., formula che permetterebbe di gestire tutta una serie di situazioni già in fase attuativa che rischiano concretamente il blocco della possibilità di prosecuzione dei programmi di attuazione e prevenendo l’impossiblità da parte delle Amministrazioni locali di rilasciare concessioni su interventi già in fase attuativa, in forza della necessità di salvaguardia sancita dal sopra riportato articolo della Legge 61.
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