Capo I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo
1.
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1. Al fine di
favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo
le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo
le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine,
le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione
e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione
e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche
della esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché
in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e
di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati
non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il
rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Articolo
2.
(Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio). - 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è
presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati
in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e
dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità
di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Articolo
3.
(Politiche
migratorie)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma
1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le
seguenti: "salva la necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di
ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente".
Articolo
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma
2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, frane i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed
al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato,
salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli
articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilità penali, l' inammissibilità della domanda.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera".
2 Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite".
Articolo
5.
(Permesso
di soggiorno)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno
rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di
validità,";
a-bis)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del
permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non
rilasciato per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono
abrogate;
d) dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale,
la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può
essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la
durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due
anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni
del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il
permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso
per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e
all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9
dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può
essere superiore a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale";
e-bis)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
f) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa
o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa
o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso
o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione
da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre
a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale".
Articolo
6.
(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente:
"Articolo 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o
apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
b) l'impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce
titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto
che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".
4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate
dall'articolo 5 bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di
cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 5 bis, prevedendo
a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo
7.
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1,
dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite
le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le parole: "può essere sottoposto
a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Articolo
8.
(Sanzioni
per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Articolo
9.
(Carta
di soggiorno)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all’articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Articolo
10.
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il
Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di
controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di
Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388".
Articolo
11.
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite sino alla metà nei confronti dell'imputato che
si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di
risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo
le parole: "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286,";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di
cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla
conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in
servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della
Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte
dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater
si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo".
Articolo
12.
(Espulsione
amministrativa)
1. All'articolo 13
del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione,
richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo
solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria
competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore può adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che
ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non
è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione
del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti, si applica l'arti-colo 345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo
unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di
validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il
termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, nonché, ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione
da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è
sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo.
In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito
direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Articolo
13.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1. All'articolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o
il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che
viene trovato, in violazione delle norme del presente decreto, nel
territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater
è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al
comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione
di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata
la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno
2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro
per l'anno 2004.
Articolo
14
(Ulteriori
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed
alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura
di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
Articolo
15.
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto,
può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per
un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se
la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto,
puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Articolo
15-bis
(...)
1.
All'articolo 17, comma 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "lo
straniero" sono aggiunte le seguenti: "parte offesa
ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono aggiunte
le seguenti: "della parte offesa o".
Articolo
16.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote
riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti :
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali
di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma
7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni
possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e
sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità
di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Articolo
17.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione
delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da
parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui
non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e
c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le
domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove
tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al
lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico
per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta
rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale
non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e
può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro
in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi
di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione".
2. All'articolo 26,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo
18.
(Titoli
di prelazione).
1. L'articolo 23 del
testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali
degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine.
2. L'attività di cui
al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Articolo
19.
(Lavoro
stagionale)
1. L'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia
di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello
straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro
per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico
per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni
di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12".
Articolo
20.
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il
comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo
III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso
di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica".
Articolo
21.
(Attività
sportive)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo
il comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione
è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili".
Articolo
22.
(Ricongiungimento
familiare)
1.
All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1) alla lettera b)
è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni
a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale";
2) alla lettera c)
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora non
abbiano altri figli nerl Paese di origine o di provenienza ovvero
genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi
di salute";
3) la
lettera d) è abrogata;
b)
i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale
ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata,
anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del
nulla osta.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".
Articolo
22 bis.
1. All'articolo 30
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al
comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione",
sono aggiunte le seguenti: "In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Articolo
22 ter .
1. All'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore
età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre
anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la
disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità
previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4".
Articolo
23.
(Accessi
ai corsi delle università)
1. Il comma 5
dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché
agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l'ingresso per studio".
Articolo
24.
(Centri
di accoglienza e accesso all’abitazione)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia".
c).
Il comma 5 è abrogato;
d).
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
‘‘6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del
cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli
enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".
Articolo
25.
(Aggiornamenti
normativi)
1. Nel testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano, le
parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole:
"il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il
tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal
seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente
garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Articolo
26.
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul
soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Articolo
26 bis
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle
more del completamento degli organici del Ministero degli affari
esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del
personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di
prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo
della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche
in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse
esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori
successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale
di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative
ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un
corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente
alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di
funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché
di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione
del personale di cui al comma si applicano le procedure previste per
il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
CAPO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Articolo
27.
(Permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo
del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli
1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento".
Articolo
28.
(Procedura
semplificata)
1. Al decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il
richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio
dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità,
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o
d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di
asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello
Stato.
2. Il trattenimento
deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di
eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da
parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento
previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e
nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri
di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il
medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti
adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli
avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà
comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia
ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis
è istituita la procedura semplificata per la definizione della
istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le
modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in
uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma
3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata
entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in
uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al
giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui
al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione provvede all'audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente
articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione
di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno
dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 2.
La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le
rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di
essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater.
- (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture - uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le
predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da
un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del
Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da
un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine
alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di
competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono
essere composte da personale posto in posizione dì distacco o di
collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al
precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la
corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di
impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. Nell'esaminare
la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo
unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è
firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che
decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di
asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136,
è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La
Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR.
Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La
Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in
sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento
delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3,
sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano servizi
finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non
ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle
risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno
finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 3, in misura
non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3
stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle
domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo
di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli
interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo
europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo
di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura
dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in
favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli
articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto
nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione
del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento,
a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il
Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio
centrale è affidato, con apposita convenzione, all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). 1. Ai fini del finanziamento delle attività
e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base
4.1.2.5 "Immigrati profughi e rifugiati" - cap. 2359 -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies
e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati,
ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000,
2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri
organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
"
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
l'anno 2003.
Articolo
29
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro (...) alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo
periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità
della sua presenza in Italia;
b)
l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei
lavoratori occupati;
c)
l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d)
l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 introdotto dall'articolo 6 della presente
legge.
c) certificazione
medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla
cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non
è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di
cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro
un permesso, della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta
di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è
riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita
le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al
comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento
dell’organo competente della prova della continuazione del
rapporto e della regolarità della posizione contributiva della
manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta
l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1° gennaio
2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità
per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali
concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3.
7. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c) risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso
gli effetti della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni
del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8 Chiunque presenta
una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine
di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato.
Capo
III
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO
Articolo
30
(Norme
transitorie e finali).
1. Entro sei mesi
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della
presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello
sportello unico per l’immigrazione previsto dalla presente legge;
fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le
funzioni di cui agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere
svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a) razionalizzare
l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette
materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la
massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo
o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le
opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Il regolamento
previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a
tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al
completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete
di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio
medesimo.
Articolo
30-bis
(Istituzione
della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere).
1. E’ istituita,
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, la Direzione centrale dell’immigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento
delle attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell’immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate
alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è
preposto un prefetto nell’ambito della dotazione organica
esistente.
2. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle
competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione,
sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
3. La denominazione
della Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.
398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per
la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali
integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
30-ter
(…)
1. Nell’ambito
delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione
clandestina, il Ministero dell’interno, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di
Stato, in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di
ulteriori undici unità riservate agli esperti della Polizia di
Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo determinato nella
misura di 778.817 euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a
decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo
31
(Disposizioni
relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione ed asilo).
1. Al Comitato
parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione" sono altresí attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente
legge, nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo
32
(Norma
finanziaria).
1. Dall'applicazione
degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22-bis e 30 non devono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in
euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. All'onere
derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c),
13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65
milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.